Sez. L, Sentenza n. 7660 del 28/03/2007 (Rv. 596162 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Proroga ai sensi dell'art. 328, ultimo comma, cod. proc. civ. - Condizioni - Morte del procuratore costituito - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
L'art. 328, ultimo comma. cod. proc. civ., che prevede la proroga del termine annuale di cui all'art. 327 dello stesso codice per impugnare la sentenza qualora dopo sei mesi dalla sua pubblicazione sopravvenga alcuno degli eventi previsti dall'art. 299 del medesimo codice, si riferisce solo alla morte (od alla perdita della capacità) della parte (o del suo legale rappresentante) e non anche a quella del procuratore, che è disciplinata dall'art. 301 cod. proc. civ., senza che sia dato ravvisare alcuna ragione, riconducibile alla necessità di consentire l'agevole esercizio del diritto di difesa (obiettivamente suscettibile di pregiudizio nel caso di termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., per quanto evincibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986), che giustifichi in via interpretativa un'estensione del disposto del citato ultimo comma dell'art. 328 anche alla suddetta ipotesi del decesso del procuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 com. 3, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)