Sez. L, Sentenza n. 1427 del 05/02/1993 (Rv. 480740 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termine annuale dalla pubblicazione della sentenza | Proroga ex art. 328, terzo comma, cod. proc civ. - Condizioni - Morte o impedimento del procuratore - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termine annuale dalla pubblicazione della sentenza
La proroga del termine annuale di impugnazione disposta dall'art. 328, terzo comma cod. proc. civ. opera con esclusivo riguardo agli ivi espressamente richiamati casi di morte o perdita di capacità delle parti (o del loro rappresentante legale) e non è suscettibile di estensione ai diversi casi, contemplati dall'art. 301 cod. proc. civ., della morte o impedimento del procuratore delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)