Sez. 5, Sentenza n. 18153 del 09/09/2004 (Rv. 576905 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Proroga ex art. 328, terzo comma, cod. proc. civ. - Condizioni - Morte del procuratore costituito - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
La proroga del termine annuale di impugnazione della sentenza, disposta dall'art. 328, terzo comma, cod. proc. civ. con riguardo ai casi di morte o perdita della capacità della parte (o del suo legale rappresentante) previsti dal richiamato art. 299, non è suscettibile di estensione anche all'ipotesi di morte del procuratore della parte stessa, poiché, avuto riguardo alla natura del detto termine lungo (stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ. quale limite temporale invalicabile rispetto alla possibilità di impugnazione delle sentenze), non è dato ravvisare alcuna ragione, riconducibile alla necessità di consentire l'agevole esercizio del diritto di difesa (obiettivamente suscettibile di pregiudizio nel caso del termine breve di cui all'art. 325: cfr. Corte Cost. sent. n. 41 del 1986), che giustifichi in via interpretativa l'indicata estensione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)