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Sez. L, Sentenza n. 3516 del 12/06/1984 (Rv. 435518 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - GIUDIZIO CONCLUSOSI CON UNA SENTENZA DICHIARATIVA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE - EFFETTO INTERRUTTIVO PERMANENTE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435518-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - GIUDIZIO CONCLUSOSI CON UNA SENTENZA DICHIARATIVA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE - EFFETTO INTERRUTTIVO PERMANENTE - PERSISTENZA.*

L'effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla promozione di un'Azione giudiziaria ha carattere permanente, ai sensi del secondo comma dell'art. 2945 cod. civ., anche nel caso in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione, non essendo tale ipotesi assimilabile a quella di Estinzione del processo, considerata dall'ultimo comma dello stesso articolo. (Conf 2182/75, mass n 375957).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)