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Sez. L, Sentenza n. 3305 del 19/05/1986 (Rv. 446284 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - PROTRAZIONE DELL'EFFETTO INTERRUTTIVO FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - LIMITI - PRONUNCIA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESTENSIONE ANALOGICA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DEFINIZIONE IN GRADO DI APPELLO DI UN PROCEDIMENTO FALLIMENTARE CON DECLARATORIA DI NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446284-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - PROTRAZIONE DELL'EFFETTO INTERRUTTIVO FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - LIMITI - PRONUNCIA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESTENSIONE ANALOGICA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DEFINIZIONE IN GRADO DI APPELLO DI UN PROCEDIMENTO FALLIMENTARE CON DECLARATORIA DI NULLITÀ.*

Per il principio fissato dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ., l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla proposizione di una domanda giudiziale idonea ad istaurare un valido rapporto processuale si protrae per tutta la durata del processo sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, con la sola eccezione, espressamente stabilita dalla norma citata, ed insuscettibile di applicazione analogica, della pronuncia di Estinzione del processo. (nella specie il principio è stato affermato dalla S.C. con riferimento alla pendenza di un procedimento fallimentare definito in grado d'appello con declaratoria di nullità). (V 3516/84, mass n 435518; (V 7023/83, mass n 431657).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)