Sez. L, Sentenza n. 3021 del 10/04/1990 (Rv. 466562 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA CORRISPOSTE AL LAVORATORE - DETERMINAZIONE IN DENARO DEL RELATIVO VALORE - RIFERIMENTO AI DECRETI MINISTERIALI EX ART. 29 DEL D.P.R. N. 797 DEL 1955 - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA CORRISPOSTE AL LAVORATORE - DETERMINAZIONE IN DENARO DEL RELATIVO VALORE - RIFERIMENTO AI DECRETI MINISTERIALI EX ART. 29 DEL D.P.R. N. 797 DEL 1955 - INAMMISSIBILITÀ.*
I decreti ministeriali emessi ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (con i quali è determinato il valore in denaro del vitto, dell'alloggio e di altre prestazioni in natura) dettano parametri che sono meramente strumentali alla commisurazione dei contributi per gli assegni familiari e, pertanto, inutilizzabili ai fini della Determinazione, in Sede di calcolo del trattamento di fine rapporto, del valore in denaro di una determinata prestazione in natura (nella specie, alloggio) corrisposta al lavoratore. (V 6463/83, mass n 431203; (V 590/81, mass n 411075).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 29, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)