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Sez. 3, Sentenza n. 198 del 10/01/2003 (Rv. 559575 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI | Sinistro stradale - Concessione in primo grado della misura del sequestro c.d. liberatorio - Mancanza delle condizioni - Rilevabilità per la prima volta in appello - Ammissibilità - Presupposto indispensabile.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559575-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI

Nel caso in cui sia stata adottata nel corso del giudizio di primo grado la misura del sequestro liberatorio, prevista dall'art. 687 cod. proc. civ., l'insussistenza delle condizioni per disporre il sequestro può anche essere dedotta per la prima volta in grado di appello, ed in questo caso la corte di merito è tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni per l'adozione della misura cautelare, tra le quali presupposto indefettibile è che il debitore abbia effettivamente offerto la somma a suo avviso dovuta per l'estinzione del proprio debito, ma che essa sia stata rifiutata perché ritenuta insufficiente, o perché vi sia controversia sull'obbligo o sul modo di pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 687

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)