Sez. 3, Sentenza n. 8577 del 28/09/1996 (Rv. 499835 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI | Ordine del giudice - Condizioni - Funzione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI
Il sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 cod. proc. civ. può essere ordinato dal giudice solo quando esso sia chiesto ad iniziativa, indispensabile ed insostituibile, del debitore, nel caso in cui il debitore medesimo, volendo contestare la sussistenza del debito o l'oggetto o il modo della prestazione o avendo dubbi sull'individuazione della persona del debitore, intenda cautelarsi con il richiedere una preventiva decisione del giudice, senza, tuttavia, incorrere nel rischio di subire gli effetti della mora.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 687
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)