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Sez. 3, Sentenza n. 8577 del 28/09/1996 (Rv. 499835 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI | Ordine del giudice - Condizioni - Funzione.
Stato
decisa il 1996-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499835-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI

Il sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 cod. proc. civ. può essere ordinato dal giudice solo quando esso sia chiesto ad iniziativa, indispensabile ed insostituibile, del debitore, nel caso in cui il debitore medesimo, volendo contestare la sussistenza del debito o l'oggetto o il modo della prestazione o avendo dubbi sull'individuazione della persona del debitore, intenda cautelarsi con il richiedere una preventiva decisione del giudice, senza, tuttavia, incorrere nel rischio di subire gli effetti della mora.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 687

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)