Sez. 3, Sentenza n. 5410 del 17/06/1997 (Rv. 505238 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI | Sinistro stradale - Pluralità di danneggiati - Assicuratore della responsabilità civile - Richiesta di sequestro c.d. liberatorio - Presupposto necessario.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI
Se l' assicuratore di un sinistro stradale, nel quale sono rimaste danneggiate più persone, non offre, inframassimale, la somma proporzionalmente loro spettante (art. 27 legge 24 dicembre 1969 n. 990), non può chiedere il sequestro c.d. liberatorio (art. 687 cod. proc. civ.)- previsto per ovviare al rischio e alle conseguenze dell' inadempimento del debitore - perché presupposto indefettibile di detta misura cautelare speciale è che tale offerta vi sia stata, ma non sia stata accettata perché inidonea o controversi l' obbligo o il modo del pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1214, Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 687, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)