Sez. 2, Sentenza n. 5316 del 29/05/1998 (Rv. 515926 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Rapporto obbligatorio con pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà - Sussistenza - Condizioni - Interesse del debitore a negare la solidarietà - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (vedi art. 1297, secondo comma, cod. civ. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché nelle ipotesi di solidarietà attiva il comune debitore non potrebbe opporre al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe richiesto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1293, Cod. Civ. art. 1297, Cod. Civ. art. 1298
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)