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Sez. 1, Sentenza n. 9771 del 15/09/1995 (Rv. 494026 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Rapporto obbligatorio con pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494026-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

Mentre nel rapporto obbligatorio con pluralità di debitori sussiste una presunzione di solidarietà passiva, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. - la cui ratio è quella di tutelare l'interesse del creditore ad avere a disposizione, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., la possibilità di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto - non sussiste alcuna presunzione di solidarietà nel caso di rapporto obbligatorio con pluralità di creditori, nemmeno quando essi invochino la medesima fonte del loro diritto nei confronti del debitore, salva l'ipotesi di una espressa pattuizione di solidarietà, da parte dei creditori stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)