Sez. 3, Sentenza n. 10725 del 11/08/2000 (Rv. 539530 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Rapporto obbligatorio con pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà - Sussistenza - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
La solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della "res debita", ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)