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Sez. 3, Sentenza n. 10725 del 11/08/2000 (Rv. 539530 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Rapporto obbligatorio con pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539530-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

La solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della "res debita", ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)