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Sez. 5, Sentenza n. 6475 del 20/12/2006 Ud. (dep. 15/02/2007) Rv. 236052 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E USO DI TALI SIGILLI O STRUMENTI CONTRAFFATTI | Assoluzione in primo grado dal delitto di cui all'art. 468 cod. pen. - Condanna in sede di appello per il delitto di cui all'art. 469 cod. pen. - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236052-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E USO DI TALI SIGILLI O STRUMENTI CONTRAFFATTI

Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) qualora l'imputato, assolto in primo grado per non aver commesso il fatto costitutivo del delitto di cui all'art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli), sia successivamente condannato - in sede di appello - per il delitto di cui all'art. 469 cod. pen. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione), considerato che l'indagine volta ad acclarare la violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. non fa perno esclusivamente sulla diversità del fatto materiale e, pertanto, non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto letterale tra i due atti processuali atteso che per fatto contestato non si intende solo quello enunciato nel capo di imputazione ma tutto il complesso degli elementi portati a conoscenza dell'imputato e sui quali quest'ultimo sia stato posto in grado di difendersi. Ne consegue che il "vulnus" del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. si verifica solo quando l'imputazione del fatto si traduce nella sostanziale menomazione del diritto di difesa e che, pertanto, detta violazione è del tutto insussistente quando l'imputato attraverso l'iter processuale sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 468, Cod. Pen. art. 469, Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 522 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)