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Sez. 5, Sentenza n. 25004 del 10/05/2001 Cc. (dep. 20/06/2001) Rv. 219528 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. | Rinvio a giudizio per il delitto ex art. 468 cod.pen. (contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti) - Condanna per il delitto ex art 469 cod. pen. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione) - Violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219528-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M.

Si verifica nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 522 comma secondo cod.proc.pen., per mancanza di correlazione tra contestazione e pronunzia, nel caso in cui l'imputato, rinviato a giudizio per rispondere del reato di contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, sia poi condannato per il reato di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. La condotta dell'agente, infatti, è essenzialmente diversa, in quanto, nella prima ipotesi criminosa (art. 468 cod.pen.), l'autore falsifica lo strumento destinato a riprodurre l'impronta, rendendo possibile una riproduzione, anche in serie, di essa; nella seconda (art. 469 cod.pen.), egli falsifica la impronta stessa, senza creare una falsa matrice, ma operando direttamente sul documento, mediante incisioni, disegni, colorazioni od altro, in modo che la contraffazione richieda, di volta in volta, un'opera particolare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 468, Cod. Pen. art. 469, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)