Sez. 5, Sentenza n. 4974 del 13/12/2006 Ud. (dep. 07/02/2007) Rv. 236314 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E USO DI TALI SIGILLI O STRUMENTI CONTRAFFATTI | Rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 468 cod. pen. - Condanna in primo e secondo grado per il delitto di cui all'art. 469 cod. pen. - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E USO DI TALI SIGILLI O STRUMENTI CONTRAFFATTI
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) qualora l'imputato, rinviato a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli), sia successivamente condannato in primo ed in secondo grado per il delitto di cui all'art. 469 cod. pen. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione), considerato che il mutamento del fatto, rilevante ex art. 521 cod. proc. pen., richiede una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, che determini un reale pregiudizio dei diritti della difesa, pregiudizio che non sussiste nel caso in cui il soggetto rinviato a giudizio per rispondere dell'alterazione dello strumento utilizzato per apporre un'impronta su di un documento sia poi condannato per avere alterato l'impronta (e non lo strumento) e cioè per l'ipotesi meno grave di cui all'art. 469 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 468, Cod. Pen. art. 469
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)