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Sez. 2, Sentenza n. 24024 del 27/12/2004 (Rv. 579527 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Presupposti - Richiamo di norme non considerate in primo grado - Divieto - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa al mantenimento di servitù di veduta.
Stato
decisa il 2004-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579527-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Non costituisce eccezione nuova, la cui proposizione è preclusa in appello dall'art. 345 cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art.52 della legge n.353 del 1990, il rilievo che non comporti allegazione di alcun fatto nuovo o diverso rispetto a quanto dedotto in primo grado, ma che soltanto richiami una norma in precedenza non presa in considerazione dalle parti o dal giudice. (Nella specie parte convenuta si era opposta in primo grado alla declaratoria di inesistenza di una servitù di veduta in relazione opponendo l'esistenza di un titolo negoziale che ne legittimava la presenza, e solo in grado d'appello aveva rilevato che in ogni caso le dimensioni dell'apertura escludevano che essa consentisse la servitù di veduta. La Corte Cass., in applicazione del principio di cui alla massima, nel confermare la sentenza di merito che aveva respinto la domanda, ha osservato che per il principio logico "nel più è compreso il meno" l'aver opposto un'eccezione invocante la legittima esistenza della finestra implicava la richiesta di mantenimento della stessa nel caso in cui il giudice non vi avesse riscontrato gli estremi di una servitù) .

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)