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Sez. 1, Sentenza n. 12309 del 06/07/2004 (Rv. 574166 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Richiesta di rigetto, in primo grado, della pretesa del coniuge di assegnazione della casa familiare - Domanda, in appello, di rilascio dell'immobile nei confronti del coniuge pretendente l'assegnazione e rimasto nel godimento dell'immobile - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574166-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Poiché la domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice non solo nella sua letterale formulazione ma anche nel suo sostanziale contenuto e con riguardo alle finalità perseguite dalla parte, in modo da comprendere le domande che, pur se non espressamente e formalmente proposte, si trovino in rapporto di connessione necessaria con il "petitum" e la "causa petendi" della domanda proposta senza estenderne l'ambito di riferimento, nella richiesta di rigetto espressa in ordine alla pretesa avversaria circa l'assegnazione, nell'ambito di un giudizio di separazione personale, della casa familiare deve intendersi compresa anche la negazione del diritto dell'altro coniuge a permanere nel godimento dell'immobile e, quindi, la relativa pretesa al rilascio di quest'ultimo, la quale può essere, di conseguenza, espressamente formulata in appello senza incorrere nel divieto di domande nuove stabilito dall'art. 345 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)