Sez. 2, Sentenza n. 13253 del 16/07/2004 (Rv. 574652 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Nuova rappresentazione del fatto - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
In tema di impugnazioni, costituiscono eccezioni nuove, inammissibili ex art. 345 cod. proc. civ. (nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990), la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, la deduzione di nuovi fatti, l'introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione, l'alterazione dell'oggetto sostanziale e dei termini della controversia, in modo da dar luogo ad una allegazione difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado. Nella specie, la Corte ha ritenuto che costituisca eccezione nuova l'allegazione con la quale un Condominio, che sia risultato soccombente in primo grado per aver sostenuto che il bilancio consuntivo fosse stato redatto da un condomino in base ad un'autorizzazione implicita dell'assemblea, deduca in appello che il bilancio fosse da riferirsi al precedente amministratore e che il condomino avesse soltanto messo in ordine i dati contabili forniti dall'amministratore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)