Sez. L, Sentenza n. 1016 del 09/02/1984 (Rv. 433185 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SERVIZIO MENSA - PAGAMENTO DA PARTE DEI LAVORATORI DI UNA SOMMA PARI O SUPERIORE AL VALORE CONVENZIONALE DEL PASTO - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - LIMITI - PRESUNZIONE DELL'EROGAZIONE DEI PASTI COME DAZIONE IN NATURA DI PARTE DELLA RETRIBUZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - INOSSERVANZA DI DETTO ONERE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SERVIZIO MENSA - PAGAMENTO DA PARTE DEI LAVORATORI DI UNA SOMMA PARI O SUPERIORE AL VALORE CONVENZIONALE DEL PASTO - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - LIMITI - PRESUNZIONE DELL'EROGAZIONE DEI PASTI COME DAZIONE IN NATURA DI PARTE DELLA RETRIBUZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - INOSSERVANZA DI DETTO ONERE - CONSEGUENZE.*
Nel caso in cui i lavoratori, per usufruire della mensa, siano tenuti a versare una somma pari o superiore al valore convenzionale del pasto, quale stabilito con decreto ministeriale emanato in applicazione dell'art. 29 del T.U. 30 maggio 1955 n. 797 e dello art. 30 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, l'obbligazione contributiva del datore di lavoro è esclusa solo ove questi vinca la presunzione dell'erogazione dei pasti come dazione in natura di parte della retribuzione dovuta in dipendenza del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, provando all'uopo sia la non dipendenza dell'erogazione dal rapporto (in ipotesi, la dazione con causa donandi) sia l'equivalenza reale del costo dei pasti forniti e del prezzo per essi pagato dai dipendenti. In difetto di tale prova, l'obbligazione contributiva per l'erogazione del servizio mensa è determinata sulla base del valore convenzionale del pasto come stabilito con decreto ministeriale, a prescindere dal valore effettivo di esso, che è rilevante, invece, al fine di stabilire, per quanto si è detto, l'equivalenza o non del costo e del prezzo. (V 6661/83, mass n 431385; (V 6144/83, mass n 430939; (V 5191/83, mass n 430058; (V 3088/82, mass n 421019).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 29, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 30, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)