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Sez. L, Sentenza n. 2636 del 14/04/1986 (Rv. 445712 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - SERVIZIO MENSA - SPESA RELATIVA - CONCORSO DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN MISURA UGUALE O SUPERIORE AL VALORE CONVENZIONALE DEL PASTO - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CONTRIBUZIONE SULL'INTERO VALORE CONVENZIONALE DEL PASTO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1986-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445712-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - SERVIZIO MENSA - SPESA RELATIVA - CONCORSO DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN MISURA UGUALE O SUPERIORE AL VALORE CONVENZIONALE DEL PASTO - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CONTRIBUZIONE SULL'INTERO VALORE CONVENZIONALE DEL PASTO - PRESUPPOSTI.*

Qualora i lavoratori dipendenti, per fruire del servizio mensa, concorrano alla relativa spesa con somma che eguagli o superi il valore convenzionale del pasto fissato con d.m. in applicazione dello art. 29 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, non sussiste per tale prestazione Obbligo di contribuzione assicurativa solo ove il datore di lavoro abbia vinto la doppia presunzione della erogazione dei pasti come dazione in natura di parte della retribuzione in dipendenza del rapporto, ex art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, e della convenzionalità, a tal fine, del valore dei pasti stessi, come fissato dal decreto ministeriale, provando sia la non dipendenza dell'erogazione dal rapporto di lavoro sia l'equivalenza reale del costo dei pasti forniti e del prezzo per essi pagato dai dipendenti. Ne consegue che la contribuzione è dovuta sull'intero valore convenzionale del pasto non solo quando il contributo del lavoratore sia inesistente o inferiore al valore convenzionale, restando escluso, in questa seconda ipotesi, che la contribuzione spetti soltanto sulla differenza tra il valore convenzionale e la minor somma versata dal dipendente, ma anche quando costui paghi una somma uguale o superiore al valore convenzionale, se il datore di lavoro non abbia provato che tale somma equivale al costo effettivo del pasto. (V 1274/84, mass n 433413; (V 1016/84, mass n 433185; (Conf 3272/85, mass n 440934; (Conf 6144/83, mass n 430939, sulla prima parte; (Conf 6143/83, mass n 430937; (Conf 3088/82, mass n 421019).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 29, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)