Sez. 3, Sentenza n. 15927 del 12/01/2006 Ud. (dep. 10/05/2006) Rv. 234311 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Obbligo di prevenzione e protezione dai rischi - Appalto e subappalto dei lavori - Responsabilità concorrente dell'appaltatore o subappaltatore - Fondamento.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di tutela dei lavoratori, la responsabilità del datore di lavoro appellante non è esclusa dal fatto che questi abbia, a sua volta, subappaltato l'esecuzione dell'opera ad altra ditta, che ha così assunto il ruolo concreto di impresa esecutrice dei lavori, atteso che in caso di lavori affidati in appalto la ditta, appaltante o subappaltante, deve fornire le informazioni necessarie sui rischi specifici e sulle misure da essa stessa adottate in relazione all'attività da svolgere, ed entrambe le ditte debbono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata; così che in presenza di tale obbligo generale di collaborazione antinfortunistica è esclusa la possibilità che il solo affidamento a terzi della esecuzione dei lavori liberi l'appaltante, o il subappaltante, dalla propria responsabilità prevenzionale.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)