Sez. 3, Sentenza n. 2946 del 11/11/2003 Ud. (dep. 28/01/2004) Rv. 227394 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Obbligo di collaborazione prevenzionale tra committente ed appaltatore - Ambito di sussistenza - Individuazione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, l'obbligo di collaborazione prevenzionale tra il committente e l'appaltatore o lavoratore autonomo che hanno assunto il compito di eseguire l'opera, imposto dall'art. 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, prescinde dalla forma giuridica del contratto concluso dal committente, ed in particolare sussiste sia nel caso di appalto ordinario di opere o servizi, sia nel caso, peraltro vietato, di appalto di manodopera, atteso che in entrambi i casi ricorre l'esigenza di tutela prevenzionale dei lavoratori.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)