Sez. 4, Sentenza n. 29204 del 20/06/2007 Ud. (dep. 20/07/2007) Rv. 236904 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Ambito di applicazione - Cantiere edile - Utilizzo dei ponteggi dell'impresa esecutrice dei lavori anche da parte di lavoratori non dipendenti della medesima - Obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del lavoratore autonomo che utilizza il ponteggio - Sussistenza - Responsabilità per il reato di lesioni colpose aggravate - Configurabilità - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il titolare dell'impresa esecutrice ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dettate per garantire la sicurezza dei ponteggi mobili anche quando questi vengano utilizzati non solo dai propri dipendenti, ma altresì da lavoratori autonomi che abbiano appaltato i lavori di rifinitura, atteso che la legge gli impone di curare la cooperazione con quest'ultimi e le interazioni con le attività che avvengono all'interno del cantiere. (Fattispecie avente ad oggetto la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni subite in seguito alla caduta dal ponteggio utilizzato dal lavoratore autonomo, cui non era stata fornita la prevista cintura di sicurezza e che non era stato informato sui rischi conseguenti all'avvenuto parziale smontaggio della struttura da parte dei dipendenti dell'impresa esecutrice).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 ter, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 8 lett. G, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 8 lett. H, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)