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Sez. L, Sentenza n. 2360 del 12/04/1980 (Rv. 406053 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EROGAZIONE FATTA UNA TANTUM A SEGUITO DI TRATTATIVE SINDACALI PER LA CESSAZIONE DI UNO SCIOPERO E L'ACCOGLIMENTO DI RIVENDICAZIONI SALARIALI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406053-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EROGAZIONE FATTA UNA TANTUM A SEGUITO DI TRATTATIVE SINDACALI PER LA CESSAZIONE DI UNO SCIOPERO E L'ACCOGLIMENTO DI RIVENDICAZIONI SALARIALI - INCLUSIONE.*

L'erogazione fatta dal datore di lavoro una tantum, a seguito di trattative sindacali, per far desistere i lavoratori da uno sciopero e per venire incontro alla loro rivendicazione, ha natura retributiva, perche e corrisposta in esecuzione di un Obbligo assunto ed in corrispettivo della prestazione lavorativa, sicche e soggetta a contribuzione obbligatoria. (V 2006/76, mass n 380827; (V 1550/76, mass n 380297; (Conf 183/78, mass n 389470).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)