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Sez. L, Sentenza n. 1550 del 29/04/1976 (Rv. 380297 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE - ELEMENTI SUBBIETTIVO ED OBBIETTIVO DELLA RETRIBUZIONE - CONTINUITA E PERIODICITA - IRRILEVANZA - GRATIFICAZIONE ED ELARGIZIONI CONCESSE UNA TANTUM - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380297-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE - ELEMENTI SUBBIETTIVO ED OBBIETTIVO DELLA RETRIBUZIONE - CONTINUITA E PERIODICITA - IRRILEVANZA - GRATIFICAZIONE ED ELARGIZIONI CONCESSE UNA TANTUM - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il concetto di retribuzione ai fini assicurativi e previdenziali consta di due elementi concorrenti, l'uno, di carattere subbiettivo, consistente nella provenienza della prestazione dal datore di lavoro, e l'altro, di carattere obbiettivo, consistente nel nesso di corrispettivita fra tale prestazione e quella del dipendente; quando sussistono entrambi gli elementi suindicati e la erogazione si presenta quale compenso per l'opera prestata dal lavoratore, comunque considerata e valutata, non e necessario che la erogazione stessa abbia carattere di continuita e di periodicita, perche il concetto di retribuzione prescinde da tale ulteriore elemento. Pertanto, sia a norma dell'art 12 della legge n 153 del 1969, sia a norma del precedente art 27 del tu sugli assegni familiari del 1955, le gratificazioni e le elargizioni concesse una tantum sono escluse dal calcolo della retribuzione imponibile solo quando rivestano carattere di mera liberalita, e cioe non siano collegate neppure indirettamente al rendimento del lavoratore. (V 1136/75, mass n 374565; (V 2428/74, mass n 370825; (V 1666/74, mass n 369850; (V 1554/74, mass n 368764; (V 2976/71, mass n 354245).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)