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Sez. L, Sentenza n. 183 del 14/01/1978 (Rv. 389470 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DI RINNOVI CONTRATTUALI PER LA TACITAZIONE DI RIVENDICAZIONI OD IN ANTICIPO DI MIGLIORAMENTI ECONOMICI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389470-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DI RINNOVI CONTRATTUALI PER LA TACITAZIONE DI RIVENDICAZIONI OD IN ANTICIPO DI MIGLIORAMENTI ECONOMICI - INCLUSIONE.*

Le somme che il datore di lavoro corrisponda ai propri dipendenti, in occasione di rinnovi contrattuali, al fine di tacitare rivendicazioni dei dipendenti medesimi, ovvero in attesa dei miglioramenti economici oggetto della contrattazione, vanno computate nella retribuzione assoggettabile a contributi previdenziali ed assistenziali (nella specie, in favore dell'INAM), anche prima dell'entrata in vigore dell'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici), e, cioe, ai sensi dell'art 27 del DPR 30 maggio 1955 n 797 (testo unico sugli assegni familiari). In base a tale ultima norma, infatti, sono comprese nell'indicata retribuzione tutte le erogazioni del datore di lavoro che siano legate da nesso di corrispettivita con l'attivita lavorativa del dipendente, ancorche prive di caratteri di continuita o periodicita. (V 2006/76, mass n 380827; (V 1550/76, mass n 380297; (V 1136/75, mass n 374565).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)