Sez. L, Sentenza n. 6155 del 12/05/2000 (Rv. 536473 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Riforma totale o parziale della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello - Nuova regolamentazione delle spese processuali rapportata all'esito complessivo della lite - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO
Il giudice di appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)