Sez. 2, Sentenza n. 12551 del 25/11/1992 (Rv. 479705 - 01)
Spese giudiziali civili - Di appello | Riforma totale o parziale della sentenza impugnata da parte del giudice d'appello - Nuova regolamentazione delle spese processuali - Necessità - Conferma della sentenza di primo grado - Immodificabilità della decisione del primo giudice sulle spese - Limiti.
Spese giudiziali civili - Di appello
Il giudice di appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Se invece il predetto giudice conferma la sentenza di primo grado, non può modificare la decisione del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (art. 112, 329 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)