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Sez. 2, Sentenza n. 12551 del 25/11/1992 (Rv. 479705 - 01)

Spese giudiziali civili - Di appello | Riforma totale o parziale della sentenza impugnata da parte del giudice d'appello - Nuova regolamentazione delle spese processuali - Necessità - Conferma della sentenza di primo grado - Immodificabilità della decisione del primo giudice sulle spese - Limiti.
Stato
decisa il 1992-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479705-01

Spese giudiziali civili - Di appello

Il giudice di appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Se invece il predetto giudice conferma la sentenza di primo grado, non può modificare la decisione del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (art. 112, 329 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)