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Sez. 2, Sentenza n. 2829 del 21/03/1987 (Rv. 451948 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA STATUIZIONE SULLE SPESE IN DIFETTO DI UNO SPECIFICO MOTIVO - INAMMISSIBILITÀ - ACCOGLIMENTO DELL'IMPUGNAZIONE - MODIFICAZIONE D'UFFICIO DELLA STATUIZIONE SULLE SPESE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451948-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA STATUIZIONE SULLE SPESE IN DIFETTO DI UNO SPECIFICO MOTIVO - INAMMISSIBILITÀ - ACCOGLIMENTO DELL'IMPUGNAZIONE - MODIFICAZIONE D'UFFICIO DELLA STATUIZIONE SULLE SPESE - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di poteri che spettano al giudice di appello in relazione al regolamento delle spese di lite, occorre distinguere secondo che egli rigetti il gravame, confermando la sentenza impugnata ovvero lo accolga anche solo in parte: nel primo caso egli può riesaminare la statuizione sulle spese del primo giudice solo se sul punto vi sia stato uno specifico motivo di impugnazione mentre nel secondo caso, può procedere d'ufficio a tale riesame, in base al principio che la regolamentazione delle spese va fatta in relazione all'esito finale del giudizio. (Conf 4005/78, mass n 393607; (Conf 2192/75, mass n 375971).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)