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Sez. L, Sentenza n. 379 del 19/01/1988 (Rv. 456937 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO E LICENZIAMENTO COLLETTIVO - DISTINZIONE - INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CRITERI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1988-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456937-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO E LICENZIAMENTO COLLETTIVO - DISTINZIONE - INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CRITERI RISPETTIVI.*

Mentre nel licenziamento (individuale) plurimo (ex art. 3 legge 1966 n. 604) il potere di recesso del datore di lavoro S'indirizza immediatamente verso determinati lavoratori, identificati dal nesso obiettivo che sussiste fra i dipendenti medesimi e la ragione obiettiva che giustifica il recesso, nel licenziamento collettivo (i cui presupposti sono ravvisabili anche nel caso di imprese edili) il potere di recesso deriva, invece, dalla scelta dell'imprenditore (non sindacabile - salvo l'accertamento della sua eventuale simulazione - dal giudice) di stabilire le dimensioni della propria azienda, in base alla migliore combinazione dei fattori produttivi in relazione ai vincoli ed alle esigenze del mercato, e non si indirizza immediatamente verso l'uno o l'altro dei lavoratori da licenziare, la cui individuazione, non derivando da un nesso obiettivo con la scelta organizzatoria predetta, va effettuata con le procedure e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva. (V 5460/87, mass n 450018; (V 6832/86, mass n 448936; (V 6832/86, mass n 448937; (V 6158/85, mass n 443291; (V 264/85, mass n 438487; (V 264/85, mass n 438488; (V 886/81, mass n 411397).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)