diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 516 del 22/02/1973 (Rv. 362528 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILI - CORTILI TRA EDIFICI DI PROPRIETA DIVERSA - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362528-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILI - CORTILI TRA EDIFICI DI PROPRIETA DIVERSA - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITA.*

La norma dell'art 1117 n 1 cod civ, secondo cui se il contrario non risulti dal titolo, i cortili sono oggetto di proprieta comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano di un edificio in condominio, e applicabile, per analogia, anche ai cortili compresi tra edifici limitrofi appartenenti a proprietari diversi, poiche la presunzione di legge si fonda sulla normale destinazione del cortile al servizio dell'edificio condominiale e tale situazione puo verificarsi anche nell'ipotesi della sua destinazione per l'uso ed i bisogni di piu edifici limitrofi. (Conf 2382/70, mass n 348619).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)