Sez. L, Sentenza n. 15966 del 18/07/2007 (Rv. 598391 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Inesatta e incompleta indicazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di diritto - Ammissibilità - Condizioni - Interpretazione complessiva dell'atto - Rilevanza - Fattispecie in tema di licenziamento illegittimo e domanda di reintegrazione non recante l'evocazione dell'art. 18 della legge n.300 del 1970.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro l'inesatta e incompleta indicazione, nel ricorso introduttivo, dell'oggetto della domanda e degli elementi di diritto tale da non impedire l'identificazione dell'oggetto e dei motivi in diritto della pretesa, può essere superata dal giudice attraverso l'interpretazione complessiva dell'atto di parte, così ritenendo assolto l'onere gravante sul ricorrente in funzione del pieno spiegamento del contraddittorio e della formazione della decisione giudiziale in modo aderente ai legittimi interessi delle parti (principio affermato dalla S.C. in controversia in cui il ricorrente, deducendo l'illegittimità del licenziamento, aveva proposto domanda di reintegrazione e risarcimento evocando solo l'art. 8 della legge n.604 del 1966 e non anche l'art. 18 della legge n.300 del 1970. La Corte territoriale, con decisione confermata dalla S.C., aveva ravvisato nelle espressioni contenute nel ricorso al giudice di primo grado un'implicita invocazione della norma dello Statuto dei lavoratori, ritenendo, quell'invocazione, tempestiva in primo grado ed ammissibile in appello)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)