Sez. L, Sentenza n. 820 del 16/01/2007 (Rv. 594028 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Nullità del ricorso per omessa indicazione degli elementi previsti dall'art. 414 cod. proc. civ. - Valutazione del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per omessa determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui essa si fonda, ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto risulti impossibile l'individuazione esatta della pretesa del ricorrente ed il resistente non possa apprestare una compiuta difesa, implica un'interpretazione dell'atto introduttivo della controversia riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, il che comporta l'esame non del ricorso introduttivo ma delle ragioni esposte nella sentenza impugnata per affermare che il ricorso stesso sia o meno affetto dal vizio denunciato. (Nella specie, la S.C. ha confermato, rilevandone l'adeguatezza e la logicità della motivazione, la sentenza impugnata con la quale era stato respinto l'appello avverso la decisione di primo grado affermativa della nullità del ricorso introduttivo, il quale conteneva una domanda di pagamento di retribuzione fondata sul presupposto della sussistenza di un'intermediazione di manodopera, senza che, però, di essa fossero stati specificati gli elementi costitutivi e, in particolare, allegata la presenza di una subordinazione in senso tecnico coincidente con la cosiddetta condizione di una "doppia alienità").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)