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Sez. L, Sentenza n. 8768 del 21/07/1992 (Rv. 478267 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Riduzione del solo elemento personale - Sufficienza - Stato di crisi aziendale - Configurabilità - Condizioni - Rilevabilità da un accordo aziendale successivo ma riferito a preesistente situazione di crisi - Sufficienza.
Stato
decisa il 1992-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478267-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere

Con riguardo al licenziamento collettivo, il quale non implica necessariamente una soppressione di reparti dell'azienda, potendo conseguire anche ad un ridimensionamento attuato attraverso la riduzione del solo elemento personale, lo stato di crisi aziendale che caratterizza il recesso - la cui natura collettiva non può fondarsi sulla sola circostanza dell'avvenuto avvio della procedura prescritta dalla disciplina interconfederale - può risultare (oltre che da prove testimoniali) anche da un accordo aziendale che, pur successivo al licenziamento, evidenzi una preesistente situazione di crisi con esuberanza della forza-lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)