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Sez. L, Sentenza n. 12297 del 04/12/1998 (Rv. 521387 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Ridimensionamento aziendale - Controllo giurisdizionale - Portata e limiti - Riduzione del solo elemento personale - Sufficienza.
Stato
decisa il 1998-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521387-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Il licenziamento collettivo presuppone il ridimensionamento dell'azienda, voluto dall'imprenditore con scelta insindacabile in sede giurisdizionale sotto il profilo tecnico e produttivo, spettando al giudice solo il compito di controllare l'effettività di tale ridimensionamento, nonché il nesso di causalità tra esso e gli irrogati licenziamenti; il suddetto ridimensionamento, tuttavia, può attuarsi anche senza modificare o sopprimere strutture aziendali o comportare riduzioni di elementi materiali, potendo anche riguardare esclusivamente l'elemento personale.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)