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Sez. 1, Sentenza n. 8547 del 28/05/2003 (Rv. 563704 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rito camerale in appello - Produzione di documenti - Ammissibilità - Limiti - Rispetto del contraddittorio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563704-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel rito camerale in appello l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti in discorso. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto la nullità, per violazione del principio del contraddittorio, della decisione del giudice di appello sulla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore di coniuge separato, fondata sull'allegazione di un fatto nuovo documentato mediante il deposito di documenti in cancelleria oltre il termine all'uopo assegnato dal giudice e senza che, all'udienza, lo stesso giudice avesse in proposito consentito l'esplicarsi del contraddittorio nell'unico modo che lo stato del procedimento consentiva, ossia mediante il rinvio dell'udienza camerale richiesto dalla parte interessata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 com. 2, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)