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Sez. 2, Sentenza n. 3248 del 12/10/1968 (Rv. 336207 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - ENTITA DEL DIFETTO INVALIDANTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336207-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - ENTITA DEL DIFETTO INVALIDANTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Costituisce un tipico accertamento di fatto il giudizio, espresso dal giudice di merito, sull'entita dell'effetto invalidante delle infermita denunciate dall'assicurato all' istituto di previdenza ed in relazione alle quali puo ritenersi adempiuto l'Onere della preventiva denuncia amministrativa. Un giudizio siffatto si sottrae, percio, al Sindacato di legittimita della suprema Corte, ove sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, che consenta di identificare il processo logico che, attraverso la valutazione globale di tutti gli elementi di prova acquisiti al processo, ha condotto il giudice del merito a formarsi il convincimento post a base della decisione. (V. N. 841-68, mass. N.332136 n.2162-67, mass. N.329309 e 329311)*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)