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Sez. 2, Sentenza n. 508 del 21/02/1972 (Rv. 356494 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE - SOSTITUZIONE - DECRETO DI SOSTITUZIONE DELL'ISTRUTTORE E DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA - OMESSA COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356494-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE - SOSTITUZIONE - DECRETO DI SOSTITUZIONE DELL'ISTRUTTORE E DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA - OMESSA COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La mancata comunicazione alle parti del decreto di sostituzione del giudice istruttore e di rinvio d'ufficio dell'udienza dinanzi all'istruttore stesso, costituisce mera irregolarita che, non incidendo sulla Costituzione del giudice, non comportano la nullita del giudizio, quando le parti abbiano avuto conoscenza dell'udienza cui la causa e stata assegnata e vi abbiano partecipato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)