Sez. L, Sentenza n. 4730 del 03/04/2002 (Rv. 553459 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - IN GENERE | Conciliazione in sede sindacale - Composizione dell'organo conciliativo - Determinazione da parte della contrattazione collettiva - Necessità - Disciplina ex art. 410 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - IN GENERE
Con riferimento alla conciliazione sindacale prevista dall'art. 411, terzo comma, cod. proc. civ., la determinazione delle modalità di composizione dell'organo conciliativo deve intendersi devoluta alla contrattazione collettiva, non potendo trovare applicazione, in particolare, la disciplina prevista dall'art. 410 cod. proc. civ. per le conciliazioni espletate dinanzi alle commissioni provinciali costituite presso l'Ufficio provinciale del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)