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Sez. L, Sentenza n. 12858 del 03/09/2003 (Rv. 566534 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - IN GENERE | Conciliazioni in sede sindacale - Presupposti - Assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale - Composizione dell'organo conciliativo - Determinazione da parte della contrattazione collettiva - Necessità - Disciplina ex art. 410 cod.proc.civ. - Applicabilità - Esclusione - Previsione dell'inserimento del rappresentante sindacale nella organizzazione locale del sindacato di appartenenza del lavoratore assistito - Accordo concluso con l'assistenza di un sindacalista appartenente ad organizzazione locale diversa da quella del lavoratore assistito - Annullabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566534-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - IN GENERE

La conciliazione in sede sindacale prevista dall'art. 411 terzo comma cod. proc. civ., presuppone che l'accordo sia raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale cioè di quella alla quale egli ha ritenuto di affidarsi. Peraltro, la determinazione delle modalità di composizione dell'organo conciliativo previsto dall'art. 411, terzo comma, cod. proc. civ. deve intendersi devoluta alla contrattazione collettiva, non potendo trovare applicazione la disciplina prevista dal'art. 410 cod. proc. civ. per le conciliazioni espletate dinanzi alle commissioni provinciali costituite presso l'Ufficio provinciale del lavoro. Pertanto, solo nel caso in cui la disciplina collettiva abbia previsto come indispensabile l'appartenenza del rappresentante sindacale non solo alla organizzazione cui aderisce il lavoratore, ma anche l'inserimento del primo nella organizzazione locale dello stesso sindacato, è annullabile l'accordo raggiunto con l'assistenza di un sindacalista appartenente ad una diversa organizzazione locale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)