Sez. 3, Sentenza n. 5459 del 14/03/2006 (Rv. 588410 - 01)
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL CONDUTTORE - COSE IMMOBILI (PICCOLE RIPARAZIONI) | Piccole riparazioni - Determinazione della categoria - Fattispecie.
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL CONDUTTORE - COSE IMMOBILI (PICCOLE RIPARAZIONI)
In tema di locazione di immobili urbani, nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 cod. civ., non rientrano quelle relative agli impianti interni alla struttura dell'immobile (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento.(Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva definito di straordinaria manutenzione - e quindi a carico del locatore - gli interventi necessari per ricondurre l'immobile locato in buono stato locativo, da eseguirsi sugli impianti elettrico ed idrico, nonché la levigatura del pavimento e gli interventi sugli infissi esterni, tutti risalenti al normale deterioramento del bene per uso e vetustà).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1567, Cod. Civ. art. 1609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)