Sez. 3, Sentenza n. 6095 del 16/04/2003 (Rv. 562215 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Termine di decadenza - Carattere perentorio - Configurabilità - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
L'esercizio dell'azione di riscatto di un fondo rustico da parte dell'avente diritto alla prelazione è il rimedio previsto dal legislatore nel caso di omessa notificazione da parte del concedente che ha impedito il concreto esercizio del diritto di prelazione; l'azione va esercitata entro un anno, decorrente dalla trascrizione del contratto di compravendita, e tale termine ha natura perentoria e non ordinatoria, atteso che, quando il diritto è da far valere per la prima ed unica volta, con l'effetto che è perduto se l'atto di relativa esecuzione non ha luogo nel termine stabilito, il termine non può non essere qualificato di decadenza anche in mancanza di una specifica disposizione legislativa ed ha, quindi, natura perentoria.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)