Sez. L, Sentenza n. 3326 del 14/10/1975 (Rv. 377452 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO PER IL LAVORATORE SOCCOMBENTE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO PER IL LAVORATORE SOCCOMBENTE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Nell'ampia previsione normativa di cui all'art 57 della legge 30 aprile 1969 n 153, il quale stabilisce che il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non e assoggettato al pagamento delle spese processuali a meno che il giudizio intentato non sia manifestamente infondato o temerario, ricadono non soltanto i giudizi nei quali oggetto immediato e diritto della pretesa sia una concreta e determinata 'prestazioné, ma anche quelli nei quali il lavoratore chieda che si accerti o si riconosca il suo diritto all'Assicurazione obbligatoria: diritto che costituisce il presupposto ed altresi la condizione indispensabile, per il conseguimento di prestazioni previdenziali. (Conf 612/72, mass n 356661).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)