Sez. L, Sentenza n. 10576 del 05/11/1990 (Rv. 469602 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE - ASSENZA DAL LAVORO PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA - ATTIVITÀ LAVORATIVA AI FINI DELLA PROGRESSIONE DELLA CARRIERA - EQUIPARAZIONE - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA PREVIA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE - EFFETTO DEROGATIVO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE - ASSENZA DAL LAVORO PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA - ATTIVITÀ LAVORATIVA AI FINI DELLA PROGRESSIONE DELLA CARRIERA - EQUIPARAZIONE - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA PREVIA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE - EFFETTO DEROGATIVO - LIMITI.*
Con riguardo alla disposizione dell'art. 3, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento fra uomini e Donne in materia di lavoro), la quale stabilisce che le assenze dal lavoro nei periodi di astensione obbligatoria di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 1204 del 1971 (sulla tutela delle lavoratrici madri) sono considerate, ai fini della progressione della carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti, l'operatività della regola generale dell'efficacia dell'anzianità ai fini della progressione in carriera non è esclusa da una previsione contrattuale (nella specie, accordo aziendale a.C.e.A. Del 27 novembre 1974) che subordini l'acquisizione di un determinato livello d'inquadramento alla partecipazione ad un corso di formazione professionale, le cui modalità debbono essere concordate in Sede di una futura intesa sindacale, non essendo la detta previsione contrattuale idonea, per la sua incompletezza, a realizzare l'ipotesi derogativa prevista dalla norma. (V 4629/89, mass n 464066; (V 2377/89, mass n 462792; (V 9081/87, mass n 456346; (V 6879/87, mass n 455075; (Conf 1339/88, mass n 457490).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 6, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)