Sez. L, Sentenza n. 6879 del 10/08/1987 (Rv. 455075 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - ASTENSIONE OBBLIGATORIA - EQUIPARAZIONE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - PORTATA INNOVATIVA - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - ASTENSIONE OBBLIGATORIA - EQUIPARAZIONE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - PORTATA INNOVATIVA - EFFETTI.*
La disposizione dell'art. 3, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e Donne in materia di lavoro) - la quale stabilisce che le assenze dal lavoro nei periodi di astensione obbligatoria di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 1204 del 1971 (sulla tutela delle lavoratrici madri) "sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti" - ha portata innovativa rispetto alla disciplina dell'art. 6 della citata legge del 1971 (elevando a criterio generale, suscettibile di deroga ad opera di contrarie previsioni dei contratti collettivi, ciò che nell'ambito della ratio del detto art. 6 costituiva l'effetto di una specifica previsione del contratto collettivo) e va intesa nel senso che l'autonomia collettiva ha facoltà di escludere che il passaggio alla categoria o classe superiore sia collegato al semplice decorso del tempo e di richiedere invece, a tale effetto, la sussistenza di particolari requisiti, fra i quali può rientrare anche l'effettiva prestazione lavorativa in periodi cosiddetti propedeutici, comportanti l'assegnazione a varie mansioni e la frequentazione di corsi. (V 6448/84, mass n 438029; (V 5061/81, mass n 415866).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 6, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)