Sez. L, Sentenza n. 4629 del 06/11/1989 (Rv. 464066 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - ASSENZA DAL LAVORO EX ARTT. 4 E 5 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - EQUIPARAZIONE AD ATTIVITÀ LAVORATIVA AI FINI DELLA PROGRESSIONE NELLA CARRIERA - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - CARATTERE INNOVATIVO - DIRITTO DELLA LAVORATRICE ALLA PROMOZIONE PER IL SEMPLICE DECORSO DEL TEMPO - CONTESTAZIONE BASATA SULL'ESISTENZA DI UNA PATTUIZIONE COMPLETA ED OPERANTE DI PORTATA DEROGATIVA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - ASSENZA DAL LAVORO EX ARTT. 4 E 5 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - EQUIPARAZIONE AD ATTIVITÀ LAVORATIVA AI FINI DELLA PROGRESSIONE NELLA CARRIERA - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - CARATTERE INNOVATIVO - DIRITTO DELLA LAVORATRICE ALLA PROMOZIONE PER IL SEMPLICE DECORSO DEL TEMPO - CONTESTAZIONE BASATA SULL'ESISTENZA DI UNA PATTUIZIONE COMPLETA ED OPERANTE DI PORTATA DEROGATIVA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL DATORE DI LAVORO.*
L'art. 3, secondo comma della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e Donne in materia di lavoro) - il quale stabilisce che "le assenze dal lavoro, previste dagli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti" - ha carattere innovativo rispetto all'art. 6 della legge n. 1204 del 1971, elevando a criterio legale generale, suscettibile di deroga ad opera di previsioni difformi o diverse dei contratti collettivi, ciò che nell'ambito della ratio dell'art. 6 della legge n. 1204 del 1971 costituiva l'effetto di una eventuale specifica previsione del contratto collettivo. Ne consegue che è il datore di lavoro - il quale, invocando una diversa previsione contrattuale, contesti il diritto della lavoratrice, nascente dalla legge, alla promozione per il semplice decorso del tempo - ad avere l'Onere di dimostrare l'esistenza di una pattuizione completa ed operante, ai fini della realizzazione dell'ipotesi derogativa astratta che l'art. 3 della legge n. 903 del 1977 apporta alla regola generale, secondo cui l'anzianità di servizio è efficace per la progressione nella carriera, e non già la lavoratrice - che tale diritto faccia valere in giudizio - ad avere l'Onere di dimostrare la mancata concreta attuazione delle condizioni di praticabilità della diversa astratta previsione contrattuale e, quindi, la mancata realizzazione della causa limitativa del diritto stesso. (V 1339/88, mass n 457490; (V 9081/87, mass n 456346; (V 8131/87, mass n 455783; (V 6879/87, mass n 455075; (V 6448/84, mass n 438029).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 6, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)