Sez. 1, Sentenza n. 3081 del 29/09/1975 (Rv. 377177 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONI PER LE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE SUGLI AFFARI - COMMISSIONE DISTRETTUALE - COMPETENZA - PER MATERIA - IMPOSTE INDIRETTE - DETERMINAZIONE DEL VALORE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - CONTROVERSIE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE DIRITTO - SUSSISTENZA - RISPETTIVE IMPUGNAZIONI - DECISIONE - CORRISPETTIVI ORGANI COMPETENTI - VIOLAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA - NULLITA DELLA DECISIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONI PER LE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE SUGLI AFFARI - COMMISSIONE DISTRETTUALE - COMPETENZA - PER MATERIA - IMPOSTE INDIRETTE - DETERMINAZIONE DEL VALORE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - CONTROVERSIE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE DIRITTO - SUSSISTENZA - RISPETTIVE IMPUGNAZIONI - DECISIONE - CORRISPETTIVI ORGANI COMPETENTI - VIOLAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA - NULLITA DELLA DECISIONE.*
Ai sensi dell'art 29 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, mentre le controversie che si riferivano alla Determinazione del valore erano decise in prima istanza dalle commissioni distrettuali delle imposte, ed in secondo grado da quelle provinciali, tutte le altre controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione della legge (riguardanti, cioe, questioni di diritto), erano decise in primo grado dall'apposita Sezione della commissione provinciale, prevista dall'art 30 del citato decreto, ed in secondo grado dalla commissione centrale, le cui decisioni erano, a loro volta, impugnabili innanzi alla Corte di Cassazione a sensi dell'art 111 della Costituzione. Trattavasi di una ripartizione di Competenza per materia, che, se non osservata, determinava la nullita della decisione. (nella specie, trattandosi di statuire in ordine alla detraibilita di un certo debito dell'asse ereditario, il SC ha osservato che esattamente detta questione era stata considerata questione di diritto, avendo la commissione adita stabilito, al riguardo, un criterio giuridico per la Determinazione del valore dei beni concorrenti alla formazione dell'asse, e ritenuto che del predetto debito non si dovesse tener conto nel determinare detto asse, bensi nello stabilire il valore della quota di partecipazione del de cuius ad una societa in nome collettivo). (V 1101/74, mass n 369075).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)