Sez. 1, Sentenza n. 3478 del 04/08/1977 (Rv. 387049 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE DIRITTO - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE IN SENTENZA DI UNA SOCIETA DI FATTO - QUESTIONE SUL MOMENTO DETERMINANTE PER LA VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - QUESTIONE DI DIRITTO - CONFIGURABILITA - PRONUNCIA RELATIVA DA PARTE DELLA SEZIONE VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - NULLITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE DIRITTO - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE IN SENTENZA DI UNA SOCIETA DI FATTO - QUESTIONE SUL MOMENTO DETERMINANTE PER LA VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - QUESTIONE DI DIRITTO - CONFIGURABILITA - PRONUNCIA RELATIVA DA PARTE DELLA SEZIONE VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - NULLITA.*
In tema di imposta di registro sui conferimenti in una societa di fatto, a seguito di enunciazione in sentenza della societa medesima, configura questione di diritto, e non di mera valutazione, quella rivolta a stabilire se la base imponibile debba essere determinata con riferimento alla situazione esistente al momento della Costituzione della societa, ovvero di detta enunciazione. Pertanto, sotto il vigore della disciplina del contenzioso tributario di cui all'art 29 del RDL 7 agosto 1936 n 1639, e affetta da nullita, per difetto di Competenza, la pronuncia della Sezione di valutazione della commissione provinciale, che proceda alla stima dei beni tassabili definendo l'indicata questione, anziche devolverla alla Sezione di diritto della commissione medesima. (V 3081/75, mass n 377177; (V 1101/74, mass n 369075).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)