Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 20/04/1974 (Rv. 369075 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONI PER LE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE SUGLI AFFARI - COMMISSIONE DISTRETTUALE - COMPETENZA - PER MATERIA - IMPOSTE INDIRETTE - DETERMINAZIONE DEL VALORE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - DECISIONE DI SECONDO GRADO - DEFINITIVITA - IMPUGNABILITA DAVANTI AL TRIBUNALE O CON RICORSO PER CASSAZIONE - RISPETTIVE CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA LEGGE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE DIRITTO - COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE - COMPETENZA - QUALE GIUDICE D'APPELLO - RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA DECISIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONI PER LE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE SUGLI AFFARI - COMMISSIONE DISTRETTUALE - COMPETENZA - PER MATERIA - IMPOSTE INDIRETTE - DETERMINAZIONE DEL VALORE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - DECISIONE DI SECONDO GRADO - DEFINITIVITA - IMPUGNABILITA DAVANTI AL TRIBUNALE O CON RICORSO PER CASSAZIONE - RISPETTIVE CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA LEGGE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE DIRITTO - COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE - COMPETENZA - QUALE GIUDICE D'APPELLO - RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA DECISIONE.*
Anteriormente all'entrata in vigore del DPR 26 ottobre 1972, n 636 che ha revisionato le norme sulle commissioni tributarie, ai sensi degli artt 29 e 30 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, le controversie relative alla Determinazione del valore dei beni trasferiti (ai fini dell'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti) dovevano essere decise, in primo grado, dalle commissioni distrettuali, ed in secondo grado dalle commissioni provinciali, le cui decisioni avevano carattere definitivo ed erano impugnabili innanzi al tribunale ordinario soltanto per grave ed evidente errore di apprezzamento o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore. Per violazione di legge, contro le decisioni delle dette commissioni provinciali, era ammesso soltanto il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. Le controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione della legge nella stessa materia erano invece devolute in primo grado ad una speciale Sezione della commissione provinciale, ed in secondo grado alla commissione centrale, le cui decisioni erano, a loro volta, impugnabili in Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. Trattavasi di una ripartizione di Competenza per materia, che determinava la nullita della decisione quando non veniva osservata. (V 2654'72, mass n 360238; 1941'72, mass n 359039).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)