Sez. 1, Sentenza n. 396 del 15/01/1999 Cc. (dep. 29/04/1999) Rv. 213282 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - MOTIVI | Inimicizia tra giudice e parte - Nozione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - MOTIVI
Agli effetti del disposto dell'art. 36, comma primo, lett. d)- cod. proc. pen., l'inimicizia tra magistrato e parte non è riconducibile ad indiscriminate iniziative di chi tende a sottrarsi al proprio giudice, ma deve trovare fondamento in rapporti personali intercorsi in precedenza e fuori del processo e non può farsi discendere dalla mera proposizione di una denuncia o di una querela nei confronti del giudice investito per legge della cognizione del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)